LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 10-05-2001
REGIONE LAZIO

“BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE LAZIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2001".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO
N. 14
del 19 maggio 2001
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 24 del 2001 Articolo 1

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 24 del 2001 Articolo 2

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 24 del 2001 Articolo 4

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 24 del 2001 Articolo 5

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LAZIO Numero 24 del 2001 Articolo 57

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga


la seguente legge:

ARTICOLO 19

 

                    1.                 I soggetti che, sussistendo i requisiti previsti dalle norme 
di riferimento, hanno presentato, entro i termini previsti dalla legge 
per i singoli esercizi, richieste di finanziamento o contributi a 
carico delle leggi regionali 18 giugno 1980, n. 72 “Norme relative 
alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso 
pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione die 
piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali”, 26 
giugno 1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici”, 16 
febbraio 1981, n. 12 “Norme in materia di edilizia scolastica”, 22 
novembre 1982, n. 51 “Interventi sperimentali di recupero su immobili 
di proprietà di enti pubblici nei centri storici”, 4 dicembre 1989, n. 
74 “Interventi per l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, 
province, comuni, comunità montane e loro consorzi”, 9 marzo 1990, n. 
27 “Contributi sugli oneri di urbanizzazione a favore degli enti 
religiosi per gli edifici destinati al culto, interventi regionali per 
il recupero degli edifici di culto aventi importanza storica, 
artistica archeologica”, a valere sugli esercizi finanziari 1999, 2000 
e 2001 possono modificarle e/o integrarne la documentazione entro 
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
per renderle formalmente coerenti con le norme che le supportano.
                    2.                 Le richieste regolarizzate a norma del comma 1 sono 
finanziabili a carico dei competenti capitoli di bilancio per 
l'esercizio finanziario 2001.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 72 del 1980

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 88 del 1980

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 12 del 1981

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 51 del 1982

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LAZIO Numero 74 del 1989

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